Art. 30 Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace". 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Nota all'art. 30: - La legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante "Onoranze ai Caduti in guerra", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1951; si riporta il testo dell'art. 2, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - In aggiunta alle atttribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme: a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 13 aprile 1946, purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la mortte fu dovuta al servizio di guerra; b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; c) dei partigiani e patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943; d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia; e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946; f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.".