Articolo 30
                        Obblighi conservativi

  1.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
nonche'  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico hanno l'obbligo di
garantire  la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza.
  2.  I  soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private
senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad
eccezione  degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel
modo indicato dal soprintendente.
  3.  I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali
sono tenuti a garantirne la conservazione.
  4.  I  soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i
propri  archivi  nella  loro  organicita'  e di ordinarli, nonche' di
inventariare  i  propri  archivi  storici,  costituiti  dai documenti
relativi  agli  affari  esauriti  da oltre quaranta anni. Allo stesso
obbligo  sono  assoggettati  i proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi  titolo,  di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13.