Art. 30. (Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie) 1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni; f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
Note all'art. 30: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. Si riporta il testo dell'art. 6, commi 5 e 6: «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis). 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.». - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis: «Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4. (Omissis). 4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001. Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3: «Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri). - 1. (Omissis). 2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3: «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1. (Omissis). 2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater: «Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1.-4.-bis (Omissis). 4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.». - Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota all'art. 11.