ART. 30
                        (istruttoria tecnica)

   1. L'istruttoria tecnica sui progetti di cui all'articolo 23 ha le
seguenti finalita':
    a) accertare la completezza della documentazione presentata;
    b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle
loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
    c)  verificare  che  i  dati del progetto, per quanto concerne la
produzione  e  gestione  di  rifiuti  liquidi  e solidi, le emissioni
inquinanti  nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente
di  potenziale  inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate
dalle normative di settore;
    d)  accertare  la  coerenza  del progetto, per quanto concerne le
tecniche  di  realizzazione  ed i processi produttivi previsti, con i
dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
    e)  accertare  il  corretto utilizzo degli strumenti di analisi e
previsione,  nonche'  l'idoneita'  delle  tecniche  di  rilevazione e
previsione   impiegate  dal  proponente  in  relazione  agli  effetti
ambientali;
    f)   individuare   e   descrivere   l'impatto  complessivo  della
realizzazione  del  progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale
anche  in  ordine  ai  livelli  di  qualita'  finale, raffrontando la
situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione
di quella successiva.