ART. 30 (istruttoria tecnica) 1. L'istruttoria tecnica sui progetti di cui all'articolo 23 ha le seguenti finalita': a) accertare la completezza della documentazione presentata; b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente; c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore; d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali; e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonche' l'idoneita' delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali; f) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualita' finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.