Art. 30. Rimpatrio 1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
Nota all'art. 30: - Per il testo dell'art. 1-sexies del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.