Art. 30. Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e' fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona: a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI; d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione. 4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. 5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identita'. 7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. 8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.