Art. 30.
                     (Tutela non giurisdizionale
                  dell'utente dei servizi pubblici)

1.  Le  carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano
servizi  pubblici  o  di  pubblica  utilita' contengono la previsione
della  possibilita',  per  l'utente  o per la categoria di utenti che
lamenti  la  violazione  di  un  diritto  o di un interesse giuridico
rilevante,  di  promuovere  la  risoluzione non giurisdizionale della
controversia,  che  avviene  entro  i  trenta  giorni successivi alla
richiesta; esse prevedono, altresi', l'eventuale ricorso a meccanismi
di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  le autorita' amministrative che svolgono la propria attivita'
nelle  materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n. 163,  dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi
ordinamenti,  nonche',  per i servizi pubblici o di pubblica utilita'
non  regolati  dalle  medesime  autorita', esclusi i servizi pubblici
locali,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, di concerto con il
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un
decreto  che  individua  uno schema-tipo di procedura conciliativa ai
sensi  del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro
il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.
 
          Note all'art. 30:
             -  Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
          «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture   in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario.
             -  La  legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per
          la  concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi  di pubblica utilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario.
             -  La  legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
          supplemento ordinario.