ART. 30
         (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo  51  del  decreto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Gli organismi
paritetici  svolgono  o  promuovono  attivita'  di  formazione, anche
attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e  dei  fondi  di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 10
settembre   2003,   n. 276,  nonche',  su  richiesta  delle  imprese,
rilasciano  una  attestazione dello svolgimento delle attivita' e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione
della   adozione   e   della   efficace  attuazione  dei  modelli  di
organizzazione  e  gestione  della  sicurezza di cui all'articolo 30,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attivita';
  3-ter.  Ai  fini  di  cui  al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono   specifiche   commissioni   paritetiche,   tecnicamente
competenti.";
   b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: " 8-bis. Gli organismi
paritetici  comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno
aderito  al  sistema  degli  organismi paritetici e il nominativo o i
nominativi   dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriali.".