Art. 30. (Pubblicita' delle fusioni e scissioni delle societa') 1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese". 2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese". 3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca". 4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione". 5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato. 6. L'articolo 2504-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter". 7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile e' abrogato.
Note all'articolo 30 - Si riporta il testo dell'articolo 2501-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2501-bis. (Progetto di fusione). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in denaro; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese". - Si riporta il testo dell'articolo 2502-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2502-bis. (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi, V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [parole soppresse]. La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII". - Si riporta il testo dell'articolo 2503 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2503. (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia.". - Si riporta il testo dell'articolo 2503-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2503-bis. (Obbligazioni). I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.". - Si riporta il testo dell'articolo 2504 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2504. (Atto di fusione). La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione. [comma quarto abrogato]". - Si riporta il testo dell'articolo 2504-octies del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: Art. 2504-octies. (Progetto di scissione). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle societa' beneficiarie. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' trasferente e le societa' beneficiarie. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le societa' interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria. [comma quinto abrogato]".