Art. 30
 Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa

1.  Il  Reparto  informazioni  e sicurezza dello Stato maggiore della
difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
 
          Nota all' art. 30:
             - Il testo dell'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124
          (Sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica
          e  nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il seguente:
             «Art.  8 (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS,
          all'AISE  e  all'AISI).  -  1. Le funzioni attribuite dalla
          presente  legge  al  DIS,  all'AISE  e all'AISI non possono
          essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
             2.  Il  Reparto  informazioni  e  sicurezza  dello Stato
          maggiore  della  difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti
          di  carattere  tecnico militare e di polizia militare, e in
          particolare  ogni attivita' informativa utile al fine della
          tutela  dei  presidi  e  delle attivita' delle Forze armate
          all'estero,  e non e' parte del Sistema di informazione per
          la  sicurezza.  Il  RIS  agisce in stretto collegamento con
          l'AISE  secondo  la  disciplina regolamentare approvata con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato
          previa  deliberazione  del  CISR,  entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.».