Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. 3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente. 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo' proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovra' obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata. 8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata. 9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvedera' a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta. 10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.