Art. 30. 
 
    (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro) 
 
  1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie
di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo
63,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
contengano clausole generali,  ivi  comprese  le  norme  in  tema  di
instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro,  esercizio  dei   poteri
datoriali,  trasferimento  di  azienda  e   recesso,   il   controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi
generali  dell'ordinamento,  all'accertamento  del   presupposto   di
legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato  di  merito  sulle
valutazioni tecniche, organizzative e  produttive  che  competono  al
datore di lavoro o al committente. 
  2.   Nella   qualificazione   del    contratto    di    lavoro    e
nell'interpretazione delle relative  clausole  il  giudice  non  puo'
discostarsi dalle  valutazioni  delle  parti,  espresse  in  sede  di
certificazione dei contratti di lavoro di  cui  al  titolo  VIII  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto,
di vizi del consenso o di  difformita'  tra  il  programma  negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. 
  3. Nel valutare le motivazioni poste a base del  licenziamento,  il
giudice  tiene  conto  delle  tipizzazioni  di  giusta  causa  e   di
giustificato motivo  presenti  nei  contratti  collettivi  di  lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi  ovvero
nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza  e
la consulenza delle commissioni di certificazione di  cui  al  titolo
VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e  successive
modificazioni.  Nel  definire  le  conseguenze  da  riconnettere   al
licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 
604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di
elementi e di parametri fissati dai  predetti  contratti  e  comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal
datore di lavoro,  la  situazione  del  mercato  del  lavoro  locale,
l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento
delle parti anche prima del licenziamento. 
  4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso  in
materia di lavoro, le parti possono ottenere  la  certificazione  dei
contratti in cui sia  dedotta,  direttamente  o  indirettamente,  una
prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria  stabilita  nel
presente titolo". 
  5.  All'articolo  76,  comma  1,  lettera   c-ter),   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "e  comunque  unicamente  nell'ambito  di   intese
definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con  l'attribuzione  a
quest'ultimo delle funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli
aspetti organizzativi". 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse
umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il  testo  dell'art.  409  del  codice  di  procedura
          civile, e' il seguente: 
              «Art. 409 (Controversie individuali di  lavoro).  -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
              1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
          inerenti all'esercizio di una impresa; 
              2) rapporti di  mezzadria,  di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
              3) rapporti di agenzia, di  rappresentanza  commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato; 
              4) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
              5) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.». 
              - Il testo dell'art. 63, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              «Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
          - 1. Sono devolute al giudice  ordinario,  in  funzione  di
          giudice del  lavoro,  tutte  le  controversie  relative  ai
          rapporti  di  lavoro  alle   dipendenze   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di
          quelle relative ai rapporti di lavoro di cui  al  comma  4,
          incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
          il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali  e
          la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti
          le indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e
          corrisposte,   ancorche'   vengano   in   questione    atti
          amministrativi  presupposti.  Quando  questi  ultimi  siano
          rilevanti  ai  fini  della   decisione,   il   giudice   li
          disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione  davanti   al
          giudice amministrativo dell'atto  amministrativo  rilevante
          nella  controversia  non  e'  causa  di   sospensione   del
          processo.». 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
          (Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  9  ottobre
          2003, n. 235, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 15 luglio  1966,  n.
          604 (Norme sui licenziamenti individuali), e' il seguente: 
              «Art. 8. - Quando risulti accertato che  non  ricorrono
          gli  estremi  del  licenziamento   per   giusta   causa   o
          giustificato motivo,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di  tre
          giorni o, in mancanza, a  risarcire  il  danno  versandogli
          un'indennita' di importo compreso fra un minimo di  2,5  ed
          un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,
          alle dimensioni dell'impresa,  all'anzianita'  di  servizio
          del  prestatore  di  lavoro,  al   comportamento   e   alle
          condizioni delle parti. La misura  massima  della  predetta
          indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita'  per
          il prestatore di lavoro con anzianita' superiore  ai  dieci
          anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con
          anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore
          di  lavoro  che  occupa  piu'  di  quindici  prestatori  di
          lavoro.». 
              - Il testo dell'art. 76, comma  1,  lettera  c-ter  del
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 76 (Organi di certificazione). - 1.  Sono  organi
          abilitati alla certificazione dei contratti  di  lavoro  le
          commissioni di certificazione istituite presso: 
              a)-c-bis) (omissis); 
              c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
          di cui alla legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  esclusivamente
          per  i   contratti   di   lavoro   instaurati   nell'ambito
          territoriale di riferimento senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica e comunque  unicamente  nell'ambito
          di intese definite tra il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e il Consiglio nazionale  dei  consulenti
          del  lavoro,  con  l'attribuzione  a   quest'ultimo   delle
          funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli  aspetti
          organizzativi.».