Art. 30 
 
             Misure in materia di efficienza energetica 
 
  1.  In  vista   dell'esigenza   di   procedere   in   tempi   brevi
all'attuazione delle attivita' previste dal  decreto  legislativo  30
maggio 2008,  n.  115  ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi
congiunti  di  sviluppo  delle   fonti   rinnovabili   e   promozione
dell'efficienza energetica,  anche  nelle  more  dell'emanazione  dei
provvedimenti di cui all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del  medesimo
decreto legislativo, l'ENEA avvia ed effettua le  attivita'  in  esso
previste e in particolare: 
    a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  redige  e  trasmette  al
Ministero dello sviluppo economico almeno  15  schede  standardizzate
per la quantificazione dei risparmi nell'ambito  del  meccanismo  dei
certificati   bianchi,   con   particolare   riguardo   ai   seguenti
settori/interventi: 
      i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL; 
      ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo
all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali; 
      iii.  illuminazione   efficiente   con   particolare   riguardo
all'illuminazione pubblica a LED e al terziario; 
      iv. misure di efficientamento  nel  settore  dell'impiantistica
industriale; 
      v. misure di efficientamento nel  settore  della  distribuzione
idrica; 
      vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso
delle  tecnologie  delle  comunicazioni   ai   fini   del   risparmio
energetico; 
      vii. recuperi di energia. 
      viii.  apparecchiature  ad  alta  efficienza  per  il   settore
residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo,
unita' trattamento aria,  pompe  di  calore,  elettrodomestici  anche
dotati   di   etichetta   energetica;   l'ENEA   sviluppa   procedure
standardizzate che consentano la  quantificazione  dei  risparmi  con
l'applicazione di metodologie statistiche  e  senza  fare  ricorso  a
misurazioni dirette; 
    b) provvede a pubblicare casi studio e  parametri  standard  come
guida per facilitare  la  realizzazione  e  la  replicabilita'  degli
interventi a consuntivo. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 115: 
              "Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
          energetica 
              1. L'ENEA svolge le funzioni  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera cc), tramite  una  struttura,  di  seguito
          denominata: «Unita'  per  l'efficienza  energetica»,  senza
          nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nell'ambito  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              2. L'Unita' per l'efficienza energetica  opera  secondo
          un proprio piano di attivita', approvato  congiuntamente  a
          quelli di cui all'articolo 16  del  decreto  legislativo  3
          settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla  redazione  di
          tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive,
          emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto
          disposto  dal  presente  decreto  oltreche'  ad   ulteriori
          obiettivi   e    provvedimenti    attinenti    l'efficienza
          energetica. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su
          proposta  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'ENEA  e
          previo parere per i profili di  rispettiva  competenza  del
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite
          le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle
          strutture, utilizzando il solo personale in  servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, al fine  di
          consentire l'effettivita' delle  funzioni  dell'Unita'  per
          l'efficienza energetica. 
              4.  L'Unita'  per  l'efficienza  energetica  svolge  le
          seguenti funzioni: 
              a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e  le
          regioni ai fini del controllo generale e della supervisione
          dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del  presente
          decreto; 
              b)  provvede  alla  verifica  e  al  monitoraggio   dei
          progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
          coordinando  le  informazioni  necessarie  ai  fini   delle
          specifiche attivita' di cui all'articolo 5; 
              c) predispone, in conformita' a quanto  previsto  dalla
          direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la  definizione
          dei metodi per la misurazione e la verifica  del  risparmio
          energetico ai fini della verifica del  conseguimento  degli
          obiettivi  indicativi  nazionali,  da  approvarsi   secondo
          quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In  tale  ambito,
          definisce altresi' metodologie specifiche per  l'attuazione
          del meccanismo dei certificati bianchi,  approvate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,  con  particolare
          riguardo allo  sviluppo  di  procedure  standardizzate  che
          consentano  la  quantificazione  dei  risparmi  senza  fare
          ricorso a misurazioni dirette; 
              d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per
          lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini  della
          predisposizione  degli  strumenti  attuativi  necessari  al
          conseguimento  degli  obiettivi  indicativi  nazionali   di
          risparmio energetico di cui al presente decreto; 
              e) assicura, anche  in  coerenza  con  i  programmi  di
          intervento delle regioni, l'informazione a cittadini,  alle
          imprese, alla pubblica  amministrazione  e  agli  operatori
          economici, sugli strumenti  per  il  risparmio  energetico,
          nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
          predisposto   per   la   diffusione   e    la    promozione
          dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre  a  fornire
          sistemi di diagnosi energetiche  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 18."