Art. 30 
 
                     Patto di stabilita' interno 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 12, primo periodo,  le  parole:  «puo'  essere»  sono
sostituite dalla seguente: «e'»; 
    b) al comma 12, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«La  riduzione  e'  distribuita  tra  i  comparti  interessati  nella
seguente  misura:  760  milioni  di  euro  alle  regioni  a   statuto
ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni  di  euro  alle
province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore  a
5.000 abitanti»; 
    c) al comma 12-quater, le parole:  «Le  disposizioni  di  cui  ai
commi 12, primo periodo,  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
disposizioni di cui al comma». 
  2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il  contributo
degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95
milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni  di
euro per le province e di  65  milioni  di  euro  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per
un importo  di  20  milioni  di  euro,  l'obiettivo  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  Le  predette  riduzioni  sono
attribuite ai singoli enti con il decreto  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo». 
  3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi,  sulla  base  dei»
sono sostituite dalle seguenti: «in  due  classi,  sulla  base  della
valutazione ponderata dei»; 
    b)  alla   lettera   a),   prima   delle   parole:   «prioritaria
considerazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,»; 
    c) alla lettera c), prima delle parole:  «incidenza  della  spesa
del personale» sono inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,»; 
    d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»; 
    e) alla  lettera  g),  prima  delle  parole:  «rapporto  tra  gli
introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»; 
    f)   alla   lettera   h),   prima   delle   parole:    «effettiva
partecipazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,»; 
    g)  alla  lettera  l),  prima  delle   parole:   «operazione   di
dismissione»  sono  inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,». 
  4.  All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 2-ter e' abrogato. 
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, nell'alinea, le parole: «,  ai  fini  della  collocazione  nella
classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui  all'articolo  20,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al  rispetto
dei  parametri  gia'  previsti  dal  predetto  articolo  20,  debbono
adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano». 
  6. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
il comma 4 e' abrogato. 
  7. I  mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in  essere  con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da  cui
risulti il conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno   per   l'anno   precedente.   L'istituto   finanziatore    o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o  al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.