Art. 30 
 
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
                 e gli investimenti in ricerca - FRI 
 
  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi  di  cui  al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a  fronte  di  finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di  interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di  cui  all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  all'articolo  23,
comma 2 del presente decreto-legge,  i  programmi  e  gli  interventi
destinatari del Fondo per  la  crescita  sostenibile  possono  essere
agevolati anche a valere sulle risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul  FRI  possono
essere assistiti da idonee garanzie. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358,  359,  360  e  361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse  non
utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31
dicembre di ciascun anno, sono destinate alle  finalita'  di  cui  al
comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora
utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente  comma  sono  da
intendersi non utilizzate le risorse  gia'  destinate  dal  CIPE  per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita'  per  la  presentazione  delle  istanze  di  accesso   alle
agevolazioni,   ovvero   quelle   derivanti   da   rimodulazione    o
rideterminazione  delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'   quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati  e
dai  rientri  di  capitale  derivanti   dalle   revoche   formalmente
comminate. 
  4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono  determinate  le
modalita' di ricognizione delle risorse  non  utilizzate  di  cui  al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  di  cui  all'articolo   23,   comma   2   del   presente
decreto-legge. 
  5.  Sono  abrogati  i   commi   361-bis,   361-ter   e   361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
oneri a carico della finanza pubblica.