Art. 30 
 
  1.  I  contributi  per  le  spese  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai  sensi
dell'articolo 111  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive   modificazioni,   se   divenute   esigibili   ai    sensi
dell'articolo 63, primo comma, delle  disposizioni  per  l'attuazione
del  codice  civile  e  disposizioni  transitorie,  come   sostituito
dall'articolo  18  della  presente  legge,   durante   le   procedure
concorsuali. 
 
          Note all'art. 30: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  111,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa.): 
              "Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme. 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).".