Art. 30 (L)
Lottizzazione  abusiva  (legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  art. 18;
decreto-legge  23 aprile  1985,  n.  146,  articoli 1, comma 3-bis, e
7-bis;  ;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
                                109)

  1. Si  ha  lottizzazione  abusiva  di  terreni a scopo edificatorio
quando   vengono   iniziate   opere   che  comportino  trasformazione
urbanistica  od  edilizia  dei  terreni  stessi  in  violazione delle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati, o
comunque  stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza la
prescritta  autorizzazione;  nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta   attraverso  il  frazionamento  e  la  vendita,  o  atti
equivalenti,  del  terreno  in lotti che, per le loro caratteristiche
quali  la  dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione   secondo   gli   strumenti   urbanistici,   il  numero,
l'ubicazione  o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in  rapporto  ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio.
  2. Gli  atti  tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi  ad  oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione  di  diritti  reali  relativi  a  terreni  sono nulli e non
possono   essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici  registri
immobiliari  ove  agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti  l'area  interessata.  Le disposizioni di cui al presente
comma  non  si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici  censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
  3. Il   certificato   di   destinazione   urbanistica  deve  essere
rilasciato  dal  dirigente  o  responsabile  del  competente  ufficio
comunale   entro   il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
presentazione  della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno  dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
strumenti urbanistici.
  4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto,   esso   puo'   essere   sostituito  da  una  dichiarazione
dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti  attestante  l'avvenuta
presentazione  della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni  secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza  di  questi  ovvero  la  prescrizione,  da  parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
  5. I   frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono  essere
approvati  dall'agenzia  del  territorio se non e' allegata copia del
tipo  dal  quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
  6. I  pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto  il  trasferimento,  anche  senza frazionamento catastale, di
appezzamenti  di  terreno  di  superficie inferiore a diecimila metri
quadrati  devono  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
registrazione,  copia  dell'atto  da  loro  ricevuto o autenticato al
dirigente  o  responsabile  del  competente ufficio del comune ove e'
sito l'immobile.
  7. Nel  caso  in  cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio  comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a   scopo   edificatorio  senza  la  prescritta  autorizzazione,  con
ordinanza  da  notificare  ai  proprietari  delle  aree ed agli altri
soggetti  indicati  nel  comma  1  dell'articolo  29,  ne  dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere  in  corso  ed  il  divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse  con  atti  tra  vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
  8. Trascorsi  novanta  giorni,  ove  non  intervenga  la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto  al  patrimonio  disponibile  del  comune  il cui dirigente o
responsabile  del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle  opere.  In  caso  di  inerzia  si  applicano  le  disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
  9. Gli  atti  aventi  per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato  emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo  la  trascrizione  di  cui  allo  stesso comma e prima della sua
eventuale   cancellazione   o   della  sopravvenuta  inefficacia  del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
  10. Le  disposizioni  di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed  ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il  17 marzo  1985,  e  non  si  applicano  comunque  alle  divisioni
ereditarie,  alle  donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed  ai  testamenti,  nonche'  agli  atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.