Art. 30. 
 
  L'accertamento e la liquidazione dei profitti  di  regime  sono  di
competenza di una  Sezione  speciale  della  Commissione  provinciale
delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice  da
lui delegato e da quattro commissari nominati  dal  Ministro  per  le
finanze  su  designazione  del  Prefetto  fra  cittadini  di  provata
probita' e competenza. 
 
  La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni
dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi  finanziari  e  a
segnalazioni firmate di privati. 
 
  La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della  finanza
avverso la  propria  proposta  di  accertamento  e  liquidazione  dei
profitti di regime. 
 
  Nell'udienza,  che  e'  pubblica,  e'  ammesso  il  contraddittorio
dell'Amministrazione  finanziaria  che   puo'   farsi   rappresentare
dall'Avvocatura   dello   Stato   e    della    persona    sottoposta
all'accertamento che  puo'  farsi  rappresentare  da  un  procuratore
legale od avvocato. 
 
  Le  decisioni  sono  notificate  al  debitore,  all'Amministrazione
finanziaria ed all'Alto Commissario.