Art. 30.
                         Numero programmato
  1.  Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al
conseguimento    degli    obiettivi   di   formazione   culturale   e
professionale,   la   giunta   dell'Universita',  sentiti  il  senato
accademico ed i consigli di facolta', entro il mese di aprile di ogni
anno,  stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli
corsi di studio.
  2.  Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in
base  a  criteri  di  merito  o  di  titolo  stabiliti  con  apposito
regolamento.