Art. 30. Numero programmato 1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, la giunta dell'Universita', sentiti il senato accademico ed i consigli di facolta', entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio. 2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento.