Art. 30. Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge e' punita con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale. La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.