Art. 30.
                       Recite a prezzi ridotti

  Nelle  manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite
non  inferiore  a  otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere
programmato  a  prezzi  ridotti,  anche  sotto forma di abbonamenti a
condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna
manifestazione.