Art. 30.
         (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)

  I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni   di  cui  all'articolo  19  hanno  diritto  a  permessi
retribuiti,  secondo  le  norme  dei  contratti  di  lavoro,  per  la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.