Art. 30. Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza La differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'art. 25. La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno diritto al rimborso ai sensi del quinto comma dell'art. 19.