Art. 30. Determinazione del reddito agrario Il reddito agrario e' costituito dalla parte, del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed e' determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'art. 24. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e 26 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'art. 26 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.