Articolo 30. Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti nei paragrafi seguenti. 2. Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. 3. Quando tutte le parti del trattato anteriore sono del pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore. 4. Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: a) nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi e' quella enunciata al paragrafo 3; b) nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. 5. Il paragrafo 4 si applica, fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, sia ad ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 che ad ogni questione di responsabilita' che puo' sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato.