ART. 30.

  I  coniugi  i  quali intendano adottare un minore straniero debbono
richiedere   al   tribunale   per   i   minorenni  del  distretto  la
dichiarazione di idoneita' all'adozione.
  Il  tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei
requisiti  previsti  nell'articolo  6.  Nel caso di coniugi cittadini
italiani   residenti   nello  Stato  straniero  il  tribunale  potra'
avvalersi  delle  autorita'  diplomatiche  e  consolari e dei servizi
locali delle localita' dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
  I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di
consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono
impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile.