ART. 30. (Contributi deducibili) 1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.
Note all'art. 30, comma 1: - L'art. 3 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 3 della legge 13 aprile 1977, n. 114, cosi' dispone: "Art. 3. (Base imponibile). - L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente". - Il D.P.R. n. 598/1973 reca istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il relativo articolo 3 prevede quanto segue: "Art. 3. (Base imponibile). - L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nei titoli III e IV".