Art. 30. (Bacino regionale pilota) 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, gia' con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991 sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e criteri di cui all'articolo 17 e delle modalita' di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, e' inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge. 2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e da Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricolutura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. 3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, e' ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.