(Norme-art. 30)
                               Art. 30 
               (Comunicazione al difensore di ufficio) 
  1.  Al  difensore  di   ufficio   e'   data   comunicazione   della
individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 commi 2  e  3  del
codice. 
  2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto  nei
casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice. 
  3. Nel caso previsto  dall'articolo  97  comma  5  del  codice,  il
difensore di ufficio che si trova  nell'impossibilita'  di  adempiere
l'incarico deve  avvertire  immediatamente  l'autorita'  giudiziaria,
indicandone le ragioni, affinche' si provveda a sostituirlo.