(Regolamento di polizia mortuaria- art. 30)
                              Art. 30. 
  1. Per il  trasporto  all'estero  o  dall'estero,  fuori  dei  casi
previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da  comune  a
comune, la salma deve essere racchiusa in  duplice  cassa,  l'una  di
metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 
  2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da
questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura
e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto  uno  strato  di
torba polverizzata o di  segatura  di  legno  o  di  altro  materiale
assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 
  3. Le saldature devono  essere  continue  ed  estese  su  tutta  la
periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 
  4. Lo spessore di lamiera della cassa  metallica  non  deve  essere
inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 
  5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno  non  deve  essere
inferiore a 25  mm.  Eventuali  intagli  sono  consentiti  quando  lo
spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli  intagli
medesimi in ogni punto sia  assicurato  lo  spessore  minimo  di  cui
sopra. 
  6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o  piu'  tavole,
di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite  al  massimo  nel
numero di cinque nel  senso  della  larghezza,  fra  loro  saldamente
congiunte con collante di sicura e duratura presa. 
  7. Il coperchio della cassa deve  essere  formato  da  una  o  piu'
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 
  8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si
trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite  da
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 
  9. Le pareti laterali della  cassa  comprese  tra  il  fondo  e  il
coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo
nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro  nel
senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole
formanti il fondo.  Le  suddette  pareti  laterali  devono  parimenti
essere saldamente  congiunte  tra  loro  con  collante  di  sicura  e
duratura presa. 
  10. Il coperchio  deve  essere  saldamente  congiunto  alle  pareti
laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve
essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20  in  20
centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 
  11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste  di
lamiera di ferro, larghe non meno di  2  centimetri,  distanti  l'una
dall'altra non piu' di 50  centimetri,  saldamente  fissate  mediante
chiodi o viti. 
  12. Sia la cassa di legno sia quella  di  metallo  debbono  portare
impresso ben visibile sulla parte esterna del  proprio  coperchio  il
marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 
  13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti  non
piu' di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e  sempre
che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero
possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre,  si  impiega  la
sola cassa di legno.