Art. 30. 
            Data di riferimento del bilancio consolidato 
  1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con  la
data   di   chiusura   del   bilancio   dell'esercizio   dell'impresa
controllante. 
  2. La data di riferimento del bilancio  consolidata  puo'  tuttavia
coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte
delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu'  importanti  di
esse. L'uso di questa facolta' deve essere indicato e motivato  nella
nota integrativa. 
  3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa  nel
consolidamento e' diversa dalla  data  di  riferimento  del  bilancio
consolidato, questa impresa e' inclusa in base a un bilancio  annuale
intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato. 
(VII Direttiva, art. 27).