(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
Negli  Stati  in  cui  esistono  minoranze   etniche,   religiose   o
linguistiche  oppure  persone  di  origine  autoctona,  un  fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze  non  puo'  essere
privato  del  diritto  di  avere  una  propria  vita  culturale,   di
professare e di praticare la propria religione o  di  far  uso  della
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.