Art. 30.
                        (Massimali di garanzia)
  1.   Per   l'adempimento   dell'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti, il contratto deve essere stipulato per somme
non inferiori, per ciascun  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle  vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto
sara' stabilita  la  data  dalla  quale  i  nuovi  massimali  avranno
applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24
dicembre 1969, n. 990.
  2.  Le  somme  fissate  a norma del comma 1 possono essere variate,
sempre con decreto del Presidente della Repubblica,  da  emanarsi  su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato, tenuto conto  anche  delle  variazioni  dell'indice
generale   dei   prezzi   al   consumo   desunte   dalle  rilevazioni
dell'Istituto nazionale di statistica.
  3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
 
          Nota all'art. 30:
            - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del
          3 gennaio 1970. L'art. 9 recita:
            "Art.    9.   -   Per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          assicurazione il contratto deve essere stipulato per  somme
          non  inferiori a quelle stabilite nella tabella A) allegata
          alla presente legge.
            Con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanarsi
          su  proposta  del  Ministro per l'industria, il commercio e
          l'artigianato,  potranno,   quando   se   ne   ravvisi   la
          necessita',  essere  variate  le somme di cui alla predetta
          tabella  A  allegata,   tenuto   conto   delle   risultanze
          dell'assicurazione    obbligatoria,   nonche'   dell'indice
          generale  dei  prezzi  di  mercato  o   di   quello   delle
          retribuzioni   desunti   dalle   rilevazioni  dell'Istituto
          centrale di statistica".