Art. 30. (Massimali di garanzia) 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sara' stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica. 3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.
Nota all'art. 30: - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1970. L'art. 9 recita: "Art. 9. - Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A) allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessita', essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria, nonche' dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica".