Art. 30. 
                          (Sanzioni penali) 
  1. Per le violazioni delle  disposizioni  della  presente  legge  e
delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: 
   a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire  1.800.000
a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia  in  periodo  di  divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
fissata dall'articolo 18; 
   b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da  lire  1.500.000  a
lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli
compresi nell'elenco di cui all'articolo 2; 
   c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire  2.000.000
a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura  o  detiene  esemplari  di
orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; 
   d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire  900.000  a  lire
3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini  urbani,
nei terreni adibiti ad attivita' sportive; 
   e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a  lire
4.000.000 per chi esercita l'uccellagione; 
   f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per
chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; 
   g) l'ammenda fino a lire 6.000.000  per  chi  abbatte,  cattura  o
detiene esemplari appartenenti alla tipica  fauna  stanziale  alpina,
non  contemplati  nella  lettera  b),   della   quale   sia   vietato
l'abbattimento; 
   h) l'ammenda fino a lire 3.000.000  per  chi  abbatte,  cattura  o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque  o  per  chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi
esercita  la  caccia  con  l'ausilio  di  richiami  vietati  di   cui
all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione  si
applica altresi' la misura della confisca dei richiami; 
   i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per
chi esercita la caccia sparando  da  autoveicoli,  da  natanti  o  da
aeromobili; 
   l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda  da  lire  1.000.000  a
lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal  fine  fauna
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 
  2. Per la violazione delle disposizioni  della  presente  legge  in
materia di imbalsamazione e  tassidermia  si  applicano  le  medesime
sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali  le  cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto.  Le  regioni  possono
prevedere  i  casi  e  le   modalita'   di   sospensione   e   revoca
dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  di  tassidermia  e
imbalsamazione. 
  3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano  gli  articoli  624,
625 e 626 del codice  penale.  Salvo  quanto  espressamente  previsto
dalla presente legge, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  di
legge e di regolamento in materia di armi. 
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  23  del  testo  unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n.  670,  le  sanzioni  penali  stabilite  dal  presente
articolo  si   applicano   alle   corrispondenti   fattispecie   come
disciplinate dalle leggi provinciali. 
 
          Note all'art. 30:
            - Il testo degli articoli  624,  625  e  626  del  codice
          penale e' il seguente:
            "Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa mo-
          bile  altrui,  sottraendola  a  chi  la detiene, al fine di
          trarne profitto per se' o  per  altri,  e'  punito  con  la
          reclusione  fino  a  tre  anni  e  con  la  multa  da  lire
          sessantamila a un milione.
            Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile
          anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un
          valore economico.
            Art. 625 (Circostanze aggravanti). -  La  pena  e'  della
          reclusione  da  uno  a  sei  anni  e  della  multa  da lire
          ducentomila a due milioni:
              1) se il colpevole, per commettere il fatto, si  intro-
          duce  o  si  trattiene  in  un edificio o in un altro luogo
          destinato ad abitazione;
              2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
          un qualsiasi mezzo fraudolento;
              3) se il colpevole  porta  indosso  armi  o  narcotici,
          senza farne uso;
              4)  se  il  fatto  e'  commesso  con  destrezza, ovvero
          strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
              5) se il fatto e'  commesso  da  tre  a  piu'  persone,
          ovvero  anche  da  una  sola, che sia travisata o simuli la
          qualita' di pubblico ufficiale o d'incarico di un  pubblico
          servizio;
              6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
          in  ogni  specie  di veicoli, nelle stazioni, negli scali o
          banchine,  negli  alberghi  o  in  altri  esercizi  ove  si
          somministrano cibi o bevande;
              7)  se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici
          o stabilimenti pubblici,  o  sottoposte  a  sequestro  o  a
          pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
          per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
          servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
              8)  se  il  fatto  e'  commesso  su  tre o piu' capi di
          bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
          bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
            Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute  dai
          numeri   precedenti  ovvero  se  una  di  tali  circostanze
          concorre con altra fra quelle  indicate  nell'art.  61,  la
          pena  e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
          da lire quattrocentomila a tre milioni.
            Art. 626 (Furti punibili a  querela  dell'offeso).  -  Si
          applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a
          lire  quattrocentomila,  e il delitto e' punibile a querela
          della persona offesa:
              1)  se  il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
          momentaneo della  cosa  sottratta,  e  questa,  dopo  l'uso
          momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
              2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per
          provvedere a un grave ed urgente bisogno;
              3)  se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o
          raspollare  nei  fondi   altrui,   non   ancora   spogliati
          interamente dal raccolto.
            Tali  disposizioni  non  si  applicano se concorre taluna
          delle circostanze indicate nei  numeri  1),  2),  3)  e  4)
          dell'articolo precedente".
            -  L'art.  23  del testo unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R.  n. 670/1972, e' cosi' formulato:
            "Art. 23. - La regione e  le  provincie  utilizzano  -  a
          presidio  delle norme contenute nelle rispettive leggi - le
          sansioni penali che le leggi dello Stato  stabiliscono  per
          le stesse fattispecie".