Art. 30.
                Fabbricati, muri e opere di sostegno
  1. I fabbricati ed i muri  di  qualunque  genere  fronteggianti  le
strade   devono  essere  conservati  in  modo  da  non  compromettere
l'incolumita' pubblica e da non arrecare danno alle  strade  ed  alle
relative pertinenze.
  2.  Salvi  i  provvedimenti  che  nei  casi contingibili ed urgenti
possono  essere  adottati  dal  sindaco  a  tutela   della   pubblica
incolumita',    il    prefetto,   sentito   l'ente   proprietario   o
concessionario, puo' ordinare la demolizione o  il  consolidamento  a
spese  dello  stesso  proprietario  dei  fabbricati  e  dei  muri che
minacciano rovina se il  proprietario,  nonostante  la  diffida,  non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
  3.  In  caso  di  inadempienza  nel  termine  fissato,  l'autorita'
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o
al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
  4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere  ed
a  sostenere  i  fondi  adiacenti,  sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la  stabilita'  o  la  conservazione
delle  strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a carico
dell'ente proprietario della strada.
  5. La spesa si divide  in  ragione  dell'interesse  quando  l'opera
abbia  scopo  promiscuo.  Il riparto della spesa e' fatto con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi
con decreto del presidente della regione, su proposta del  competente
ufficio tecnico.
  6.  La  costruzione  di  opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi  adiacenti,  effettuata  in  sede  di
costruzione  di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere.
  7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete  ai  proprietari
dei  fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3.
  8. Chiunque non osserva le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.