Art. 30. 
                                Soci 
  1. Ogni socio ha un voto, qualunque  sia  il  numero  delle  azioni
possedute. 
  2. Nessuno puo' detenere azioni in misura  eccedente  lo  0,50  per
cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di
tale limite, contesta al detentore  la  violazione  del  divieto.  Le
azioni  eccedenti  devono  essere  alienate  entro  un   anno   dalla
contestazione;   trascorso   tale   termine,   i   relativi   diritti
patrimoniali maturati fino  all'alienazione  delle  azioni  eccedenti
vengono acquisiti dalla banca. 
  3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, per i  quali  valgono  i
limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. 
  4. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore a  duecento.
Qualora tale numero diminuisca,  la  compagine  sociale  deve  essere
reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca  e'  posta  in
liquidazione. 
  5. Le delibere del consiglio di amministrazione di  accoglimento  o
di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono  essere  moti-
vate avuto riguardo all'interesse della societa',  alle  prescrizioni
statutarie e allo spirito della forma cooperativa.  Il  consiglio  di
amministrazione e' tenuto a riesaminare la domanda di  ammissione  su
richiesta del collegio  dei  probiviri,  costituito  ai  sensi  dello
statuto e  integrato  con  un  rappresentante  dell'aspirante  socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei
probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. 
  6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia  rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i  diritti  aventi  contenuto
patrimoniale relativi alle azioni possedute,  fermo  restando  quanto
disposto dal comma 2.