Art. 30.
  1. L'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 63 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il  piu'  efficace
controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi,
e  la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del
lavoro, il Ministero del  tesoro,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
provvede alla acquisizione delle informazioni sui  flussi  finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
   2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici  e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n.  39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.
   3.  Per  l'immediata  attivazione  del  sistema di controllo della
spesa del personale di cui al  comma  1,  il  Ministero  del  tesoro,
d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione  pubblica,  avvia  un  processo  di  integrazione  dei
sistemi  informativi  delle  amministrazioni pubbliche che rilevano i
trattamenti economici  e  le  spese  del  personale,  facilitando  la
razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni  acquisite  dal  sistema  informativo  della  Ragioneria
generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni  e
gli enti interessati".
 
          Nota all'art. 30:
             -  Il  D.Lgs.  n.  39/1993  reca:  "Norme  in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".