Articolo 30 Carico dei veicoli 1. Se per un veicolo e' stabilito un peso massimo autorizzato, il peso del veicolo carico non deve mai superare il peso massimo autorizzato. 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario fissato in modo che non possa: a) mettere in pericolo le persone o causare danni a proprieta' pubbliche o private, ed in particolare strisciare o cadere sulla strada; b) ridurre la visibilita' del conducente o compromettere la stabilita' o la guida del veicolo; c) provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono essere evitati; d) occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione, ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell'articolo 17 della presente Convenzione. 3. Tutti gli accessori come funi, catene e teloni, che servono a fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati solidamente. Tutti gli accessori che servono a proteggere il carico debbono soddisfare alle condizioni previste per il carico al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I carichi sporgenti dal veicolo verso l'avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischiano di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; la notte, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore, a) i carichi sporgenti dall'estremita' del veicolo piu' di un metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l'avanti debbono essere segnalati; b) i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo che la loro estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione anteriore del veicolo, debbono essere segnalati ai notte verso l'avanti e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo. 5. Nulla nel paragrafo 4 del presente articolo potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive a vietare, a limitare o a sottoporre ad una autorizzazione speciale le sporgenze di carico previste al detto paragrafo 4.