Art. 30
           (Disciplina delle concessioni di coltivazione)
   1.  Il  provvedimento  di  attribuzione  approva  il programma dei
lavori  da  svolgere  e  stabilisce ogni altro obbligo in conformita'
delle disposizioni di legge.
   2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non
puo'  superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non puo'
superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.
   3.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 10 della legge n.9 del 1991.
   4.  L'obbligo  di  corrispondere  le  aliquote  di  prodotto della
coltivazione  di  cui  al  capo  IV del titolo I del presente decreto
decorre dal 1o gennaio 1997.
   5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attivita' per
le  quali non e' stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o
10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526,  l'inizio  dei  lavori e' subordinato alle procedure di cui agli
articoli  3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 de)
1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.