Art. 30.
             Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa
             Opzione per escludere immobili strumentali
                     dal patrimonio dell'impresa
  1. L'imprenditore individuale  che alla data del  30 settembre 1997
utilizza beni immobili  strumentali di cui all'articolo  40, comma 2,
primo periodo, del  testo unico delle imposte  sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
puo',  entro il  20 aprile  1998,  optare per  l'esclusione dei  beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa, con  effetto  dall'anno  1998,
mediante  il pagamento  di una  imposta sostitutiva  dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per
cento  della differenza  tra il  valore normale  di tali  beni ed  il
relativo  valore fiscalmente  riconosciuto. Per  gli immobili  la cui
cessione  e'  soggetta  all'imposta sul  valore  aggiunto,  l'imposta
sostitutiva  e'  aumentata  di  un  importo  pari  al  30  per  cento
dell'imposta sul  valore aggiunto  applicabile al valore  normale con
l'aliquota propria del bene.  Valore normale degli immobili
  2.  Per  gli  immobili,  il valore  normale  e'  quello  risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle  rendite catastali  ovvero a  quella stabilita  ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
 
           Note all'art. 30:
            -  Il  testo  dell'art.  40  del  D.P.R.  n.  917/1986 e'
          riportato in nota all'art. 29 della presente legge.
            - Il  testo dell'art. 12   del decreto-legge    14  marzo
          1988,  n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          maggio 1988, n. 154, e' riportato in nota all'art. 29 della
          presente legge.