Art. 30. (a)
            Individuazione di uffici e piante organiche;
                    gestione delle risorse umane
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 30 abrogato:
  "Art.  30  (Individuazione  di  uffici e piante organiche; gestione
delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i
propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di
cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative  piante  organiche,
in  funzione  delle  finalita'  indicate all'art. 1, comma 1, e sulla
base  dei  criteri  di  cui  all'art.  5.  Esse  curano  la  ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
  2.  Per  la  ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si
procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale,  secondo  il
disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve  le  disposizioni
vigenti  per  la  determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni
educative".