Art. 30 
                         Offerta fuori sede 
 
  1.  Per  offerta  fuori  sede  si  intendono  la  promozione  e  il
collocamento presso il pubblico: 
    a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede  legale  o
dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o  del
soggetto incaricato della promozione o del collocamento; 
    b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede  legale
o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 
  2.  Non  costituisce  offerta  fuori  sede  quella  effettuata  nei
confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento
della CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
  3.  L'offerta  fuori  sede  di  strumenti  finanziari  puo'  essere
effettuata: 
    a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  del   servizio
previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c); 
    b) dalle societa'  di  gestione  del  risparmio  e  dalle  SICAV,
limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. 
  4.  Le  imprese  di  investimento,  le  banche,  gli   intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107  del  T.U.
bancario e le societa' di gestione del risparmio  possono  effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta
abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le  imprese
di  investimento  e  le  banche  devono   essere   autorizzate   allo
svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5),  lettera
c). 
  5. Le imprese di investimento possono procedere  all'offerta  fuori
sede di prodotti diversi dagli strumenti  finanziari  e  dai  servizi
d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
  6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di   strumenti
finanziari o di gestione di  portafogli  individuali  conclusi  fuori
sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 e' sospesa
per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
da parte dell'investitore. Entro  detto  termine  l'investitore  puo'
comunicare il  proprio  recesso  senza  spese  ne'  corrispettivo  al
promotore finanziario o  al  soggetto  abilitato;  tale  facolta'  e'
indicata  nei  moduli  o  formulria  consegnati  all'investitore.  La
medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali  effettuate
fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32. 
  7. L'omessa indicazione della facolta'  di  recesso  nei  moduli  o
formulari comporta la  nullita'  dei  relativi  contratti,  che  puo'
essere fatta valere solo dal cliente. 
  8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di
sottoscrizione di azioni con diritto di voto  o  di  altri  strumenti
finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere  tali  azioni,
purche' le azioni o  gli  strumenti  finanziari  siano  negoziati  in
mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
  9. Il presente articolo si applica  anche  ai  prodotti  finanziari
diversi  dagli  strumenti  finanziari   e   dai   prodotti   indicati
nell'articolo 100, comma 1, lettera f). 
 
          Nota all'art. 30: 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211.