Art. 30
             Permesso di soggiorno per motivi familiari
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

  1.  Fatti  salvi  i  casi  di  rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno,   il   permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  e'
rilasciato:
   a)  allo  straniero  che  ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al  seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
   b)  agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti ad altro titolo da
almeno  un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello
Stato  con  cittadini  italiani  o  di  uno  Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
   c)  al  familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei  requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno  Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso  del  familiare  e'  convertito in permesso di soggiorno per
motivi  familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno
dalla  data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno originariamente
posseduto  dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde  dal  possesso  di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
   d)  al  genitore  straniero,  anche  naturale,  di minore italiano
residente  in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
  2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai  servizi  assistenziali,  l'iscrizione  a  corsi  di  studio  o di
formazione  professionale,  l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo  svolgimento  di  lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi familiari ha la stessa
durata  del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
  4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e'
rilasciata una carta di soggiorno.
  5.  In  caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o,  per  il  figlio  che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento  del  diciottesimo  anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo  o  per  studio,  fermi  i  requisiti  minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro.
  6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del  permesso  di  soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli
altri  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di
diritto  all'unita'  familiare, l'interessato puo' presentare ricorso
al  pretore  del  luogo  in  cui  risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato,  nei  modi  di  cui  agli  articoli 737 e seguenti del
codice  di  procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre  il  rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e
da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente
comma  e'  valutato  in  lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
 
          Nota all'art. 30:
            -  Per  il testo degli articoli 737 e seguenti del codice
          di procedura civile v. nelle note all'art. 13.