Art. 30.


                    Controlli sui circoli privati


  1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non  sono  imponibili  a condizione che gli enti associativi siano in
possesso   dei   requisiti   qualificanti  previsti  dalla  normativa
tributaria  ((  e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato
iscritte  nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto  1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del
presente  articolo,  trasmettano  ))  per  via telematica all'Agenzia
delle entrate, (( al fine di consentire gli opportuni controlli, )) i
dati  e  le  notizie  rilevanti  ai fini fiscali mediante un apposito
modello  da  approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2.  Con  il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  stabiliti  i  tempi e le modalita' di trasmissione del
modello  di  cui  al  comma 1, anche da parte delle associazioni gia'
costituite (( alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali  di  cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
in  possesso  dei  requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,
nonche'  le  modalita'  di  comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi
ai sensi del comma 1. ))
  3.  L'onere  della  trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  ((  3-bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
associazioni  pro  loco  che optano per l'applicazione delle norme di
cui  alla  legge  16  dicembre  1991, n. 398, e agli enti associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
  4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Si  considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma
1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite
in   denaro   con   utilizzo  di  somme  provenienti  dalla  gestione
patrimoniale  o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti
senza  scopo  di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui
al  medesimo  comma  1,  lettera  a), per la realizzazione diretta di
progetti di utilita' sociale». ))
  5.  La  disposizione  di  cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo  4  dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali  individuate  con  (( decreto del Ministro delle finanze 25
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
1995.
  5-bis.   Al   comma  2  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto   legislativo   31   ottobre   1990,  n.  347,  e  successive
modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite
dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
  5-ter.  Le  norme  di  cui  al  comma 5-bis si applicano fino al 31
dicembre 2009.
  5-quater.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione  lineare  degli stanziamenti di partecorrente relativi alle
autorizzazioni  di  spesa  come  determinate dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 148 del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          (testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.  148  (Enti  di  tipo  associativo).  -  1. Non e'
          considerata  commerciale  l'attivita'  svolta nei confronti
          degli   associati   o  partecipanti,  in  conformita'  alle
          finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
          dagli  altri  enti  non commerciali di tipo associativo. Le
          somme  versate  dagli  associati o partecipanti a titolo di
          quote  o contributi associativi non concorrono a formare il
          reddito complessivo.
             2.  Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
          attivita'   commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo
          periodo  del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni
          e  le  prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
          verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle  maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito  complessivo come componenti del reddito di impresa
          o  come  redditi diversi secondo che le relative operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
             3.   Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali, sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extra-scolastica   della   persona   non   si   considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento  di
          corrispettivi   specifici  nei  confronti  degli  iscritti,
          associati   o   partecipanti,  di  altre  associazioni  che
          svolgono   la   medesima   attivita'   e   che  per  legge,
          regolamento,  atto  costitutivo  o  statuto  fanno parte di
          un'unica  organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
          associati  o  partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di   proprie   pubblicazioni  cedute  prevalentemente  agli
          associati.
             4.  La  disposizione  del  comma 3 non si applica per le
          cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per la vendita, per le
          somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
          energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
          di   alloggio,   di  trasporto  e  di  deposito  e  per  le
          prestazioni  di  servizi portuali e aeroportuali ne' per le
          prestazioni   effettuate   nell'esercizio   delle  seguenti
          attivita':
              a) gestione di spacci aziendali e di mense;
              b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
              c)   gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale;
              d) pubblicita' commerciale;
              e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
             5.  Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
          tra  gli  enti  di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
          della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,  le cui finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,  non  si  considerano  commerciali,  anche se
          effettuate  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar  ed  esercizi  similari  e l'organizzazione di viaggi e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
             6.  L'organizzazione  di viaggi e soggiorni turistici di
          cui  al  comma  5  non  e' considerata commerciale anche se
          effettuata   da  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,   nonche'  da  associazioni  riconosciute  dalle
          confessioni  religiose  con  le quali lo Stato ha stipulato
          patti,  accordi  o  intese,  sempreche'  sia effettuata nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
             7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
          considerano    effettuate   nell'esercizio   di   attivita'
          commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in
          deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
          collettivi   di   lavoro,   nonche'  l'assistenza  prestata
          prevalentemente  agli iscritti, associati o partecipanti in
          materia   di  applicazione  degli  stessi  contratti  e  di
          legislazione  sul  lavoro,  effettuate  verso  pagamento di
          corrispettivi  che  in entrambi i casi non eccedano i costi
          di diretta imputazione.
             8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3, 5, 6 e 7 si
          applicano  a  condizione che le associazioni interessate si
          conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
          atti  costitutivi  o  statuti redatti nella forma dell'atto
          pubblico   o   della   scrittura   privata   autenticata  o
          registrata:
              a)  divieto  di  distribuire  anche  in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo che la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
              b)  obbligo  di  devolvere  il patrimonio dell'ente, in
          caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque causa, ad altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita',   sentito   l'organismo   di   controllo  di  cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto     medesimo,    escludendo    espressamente    la
          temporaneita'  della partecipazione alla vita associativa e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il  diritto  di  voto per l'approvazione e le modificazioni
          dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli
          organi direttivi dell'associazione;
              d)  obbligo  di  redigere e di approvare annualmente un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
              e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi,
          principio  del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma
          2,  del  codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci,
          associati  o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
          esclusione,  criteri  e  idonee  forme di pubblicita' delle
          convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
          bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
          per  le  associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al
          1°  gennaio  1997,  preveda tale modalita' di voto ai sensi
          dell'articolo  2532,  ultimo  comma,  del  codice  civile e
          sempreche'  le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
          e siano prive di organizzazione a livello locale;
              f)   intrasmissibilita'   della   quota   o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
             9.  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere c) ed e) del
          comma  8  non  si  applicano  alle  associazioni  religiose
          riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  «Istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
          valore aggiunto»:
             «Art.  4  (Esercizio  di  imprese).-  Per  esercizio  di
          imprese  si  intende  l'esercizio per professione abituale,
          ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali o
          agricole  di  cui  agli  articoli  2135  e  2195 del codice
          civile,  anche  se  non  organizzate  in  forma di impresa,
          nonche'  l'esercizio  di  attivita',  organizzate  in forma
          d'impresa,  dirette  alla  prestazione  di  servizi che non
          rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
             Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di
          imprese:
              1)  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di servizi
          fatte  dalle  societa'  in nome collettivo e in accomandita
          semplice,  dalle  societa'  per azioni e in accomandita per
          azioni,  dalle  societa'  a responsabilita' limitata, dalle
          societa'   cooperative,   di   mutua   assicurazione  e  di
          armamento,  dalle  societa' estere di cui all'art. 2507 del
          codice civile e dalle societa' di fatto;
              2)  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di servizi
          fatte   da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi  i
          consorzi,  le  associazioni  o  altre  organizzazioni senza
          personalita'  giuridica e le societa' semplici, che abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole.
             Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di
          imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di servizi fatte dalle societa' e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti.
             Per  gli  enti  indicati al n. 2) del secondo comma, che
          non  abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
          di   attivita'   commerciali  o  agricole,  si  considerano
          effettuate  nell'esercizio  di imprese soltanto le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  o  agricole.  Si  considerano fatte
          nell'esercizio  di  attivita' commerciali anche le cessioni
          di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci, associati o
          partecipanti  verso pagamento di corrispettivi specifici, o
          di  contributi  supplementari determinati in funzione delle
          maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
          esclusione   di   quelle  effettuate  in  conformita'  alle
          finalita'    istituzionali   da   associazioni   politiche,
          sindacali   e   di   categoria,  religiose,  assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica della persona, anche se
          rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima
          attivita'  e  che  per  legge,  regolamento o statuto fanno
          parte  di  una  unica  organizzazione  locale  o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
             Agli  effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate  in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
          da  enti  pubblici,  le  seguenti attivita': a) cessioni di
          beni   nuovi   prodotti   per   la   vendita,   escluse  le
          pubblicazioni  delle associazioni politiche, sindacali e di
          categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali, sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extra-scolastica  della  persona  cedute prevalentemente ai
          propri  associati;  b)  erogazione  di  acqua  e servizi di
          fognatura  e  depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
          c)   gestione   di   fiere   ed   esposizioni  a  carattere
          commerciale;  d)  gestione di spacci aziendali, gestione di
          mense  e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito
          di  merci;  f)  trasporto  di persone; g) organizzazione di
          viaggi  e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
          alloggio;   h)   servizi   portuali   e   aeroportuali;  i)
          pubblicita'    commerciale;    l)    telecomunicazioni    e
          radiodiffusioni  circolari.  Non  sono  invece  considerate
          attivita'  commerciali:  le  operazioni  relative all'oro e
          alle  valute  estere,  compresi  i  depositi anche in conto
          corrente,  effettuate  dalla  Banca d'Italia e dall'Ufficio
          italiano   dei   cambi;   la   gestione,   da  parte  delle
          amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e
          spacci  riservati  al  proprio  personale  ed  a quello dei
          Ministeri  da  cui  dipendono,  ammesso  ad  usufruirne per
          particolari  motivi  inerenti  al  servizio; la prestazione
          alle  imprese  consorziate  o socie, da parte di consorzi o
          cooperative,   di   garanzie  mutualistiche  e  di  servizi
          concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa
          l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e
          le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
          manifestazioni   propagandistiche   dai   partiti  politici
          rappresentati  nelle  Assemblee  nazionali  e regionali; le
          cessioni  di  beni e prestazioni di servizi poste in essere
          dalla   Presidenza   della  Repubblica,  dal  Senato  della
          Repubblica,   dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
          costituzionale,  nel  perseguimento delle proprie finalita'
          istituzionali;   le   prestazioni   sanitarie  soggette  al
          pagamento  di  quote di partecipazione alla spesa sanitaria
          erogate  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle aziende
          ospedaliere  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Non sono
          considerate,   inoltre,  attivita'  commerciali,  anche  in
          deroga al secondo comma:
              a)  il  possesso  e  la  gestione di unita' immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o  classificabili  nella categoria catastale A10, di unita'
          da  diporto,  di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
          mezzo  di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero  e  al  servizio di unita' da diporto, da parte di
          societa'   o   enti,  qualora  la  partecipazione  ad  essi
          consenta,  gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni  e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette  condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
              b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad esercitare
          attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita' di indirizzo, di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate.
             Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
          gli  enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
          legge   25   agosto   1991,   n.   287,  le  cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,   non  si  considera  commerciale,  anche  se
          effettuata  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar  ed  esercizi  similari,  sempreche' tale attivita' sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi istituzionali e sia effettuata nei
          confronti   degli  stessi  soggetti  indicati  nel  secondo
          periodo del quarto comma.
             Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo,
          e  sesto  si  applicano  a  condizione  che le associazioni
          interessate   si  conformino  alle  seguenti  clausole,  da
          inserire  nei  relativi  atti costitutivi o statuti redatti
          nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura privata
          autenticata o registrata:
              a)  divieto  di  distribuire  anche  in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo che la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
              b)  obbligo  di  devolvere  il patrimonio dell'ente, in
          caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque causa, ad altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita',   sentito   l'organismo   di   controllo  di  cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente   ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione  alla  vita associativa e prevedendo per gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per  l'approvazione  e le modificazioni dello statuto e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
              d)  obbligo  di  redigere e di approvare annualmente un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
              e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi,
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,
          secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
          dei  soci,  associati  o  partecipanti  e i criteri di loro
          ammissione   ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme  di
          pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per   corrispondenza   per  le  associazioni  il  cui  atto
          costitutivo,  anteriore  al  1°  gennaio 1997, preveda tale
          modalita'  di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2532, ultimo
          comma,  del  codice  civile  e sempreche' le stesse abbiano
          rilevanza   a   livello   nazionale   e   siano   prive  di
          organizzazione a livello locale;
              f)   intrasmissibilita'   della   quota   o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
             Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
          comma   non   si   applicano  alle  associazioni  religiose
          riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.
             Le  disposizioni  sulla  perdita della qualifica di ente
          non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
             -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della legge
          11   agosto   1991,   n.  266,  recante  «Legge-quadro  sul
          volontariato»:
             «Art.  6  (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
             2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
          accedere  ai  contributi  pubblici nonche' per stipulare le
          convenzioni  e  per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
          secondo  le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 7 e 8.
             3.  Hanno  diritto  ad  essere  iscritte nei registri le
          organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di
          cui  all'articolo  3  e  che alleghino alla richiesta copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
             4.  Le  regioni  e  le  province  autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento  dell'attivita'  di volontariato da parte delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento
          motivato.
             5.  Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro   il   provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del  tribunale  e'  appellabile,  entro trenta giorni dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
             6.  Le  regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
             7.  Le  organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla   conservazione  della  documentazione  relativa  alle
          entrate  di  cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 90 della
          legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2003):
             «1.  Le  disposizioni  della  legge 16 dicembre 1991, n.
          398,  e  successive  modificazioni, e le altre disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche  si applicano anche alle societa' sportive
          dilettantistiche  costituite  in societa' di capitali senza
          fine di lucro.».
             -  La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca «Disposizioni
          tributarie     relative    alle    associazioni    sportive
          dilettantistiche».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.10  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, recante «Riordino
          della  disciplina  tributaria  degli enti non commerciali e
          delle  organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).   -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
              a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno  o piu' dei
          seguenti settori:
               1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
               2) assistenza sanitaria;
               3) beneficenza;
               4) istruzione;
               5) formazione;
               6) sport dilettantistico;
               7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
               8)    tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
          febbraio 1997, n. 22;
               9) promozione della cultura e dell'arte;
               10) tutela dei diritti civili;
               11)   ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
              b)    l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
              c)  il  divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
              d)  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
          destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
          o  siano  effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
          statuto   o  regolamento  fanno  parte  della  medesima  ed
          unitaria struttura;
              e)  l'obbligo  di  impiegare  gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
              f)     l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  , salvo diversa
          destinazione imposta dalla legge;
              g)  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o rendiconto
          annuale;
              h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita'  associative volte a garantire l'effettivita' del
          rapporto     medesimo,    escludendo    espressamente    la
          temporaneita'  della partecipazione alla vita associativa e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il  diritto  di  voto per l'approvazione e le modificazioni
          dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli
          organi direttivi dell'associazione;
              i)  l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
             2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
              a)   persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
              b)  componenti collettivita' estere, limitatamente agli
          aiuti umanitari.
             2-bis.  Si  considera attivita' di beneficenza, ai sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni   gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di  somme
          provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da donazioni
          appositamente  raccolte,  a  favore  di enti senza scopo di
          lucro  che  operano  prevalentemente  nei settori di cui al
          medesimo  comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
          di progetti di utilita' sociale.
             3.  Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
             4.  A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409 , della tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n.  22,  della ricerca scientifica di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
             5.   Si   considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
             6.  Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
              a)  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
              b)  l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
          senza  valide  ragioni  economiche, siano superiori al loro
          valore normale;
              c)   la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
          legge  3  agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
              d)  la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
          dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
              e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
          o  stipendi  superiori  del  20 per cento rispetto a quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche.
             7.  Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
             8.  Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge  8  novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
          all'articolo  8  della  predetta  legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
             9.  Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'articolo  3,  comma 6, lettera e), della
          legge   25   agosto   1991,  n.  287  ,  le  cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,    sono   considerati   ONLUS   limitatamente
          all'esercizio  delle attivita' elencate alla lettera a) del
          comma  1;  fatta  eccezione per la prescrizione di cui alla
          lettera  c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
          applicano  le  disposizioni  anche agevolative del presente
          decreto,  a  condizione che per tali attivita' siano tenute
          separatamente  le scritture contabili previste all'articolo
          20-bis  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
          1.
             10.  Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,  gli  enti  conferenti  di  cui  alla legge 30
          luglio  1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
             - La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca «Legge-quadro sul
          volontariato».
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 134 del 10 giugno
          1995,  reca  «Criteri  per l'individuazione delle attivita'
          commerciali    e    produttive   marginali   svolte   dalle
          organizzazioni di volontariato.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10 del decreto
          legislativo   31   ottobre   1990,  n.  347,  e  successive
          modificazioni,  recante «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni    concernenti   le   imposte   ipotecaria   e
          catastale», cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta).- 1. Le volture
          catastali  sono  soggette  all'imposta del 10 per mille sul
          valore  dei  beni  immobili o dei diritti reali immobiliari
          determinato  a  norma  dell'art.  2,  anche  se  relative a
          immobili  strumentali,  ancorche'  assoggettati all'imposta
          sul  valore  aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero  8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
             2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 168,00
          per  le  volture  eseguite  in  dipendenza  di atti che non
          importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o
          trasferimento   di   diritti  reali  immobiliari,  di  atti
          soggetti  all'imposta  sul valore aggiunto, di fusioni e di
          scissioni  di  societa' di qualunque tipo e di conferimenti
          di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
          dell'impresa,  per quelle eseguite in dipendenza di atti di
          regolarizzazione   di   societa'  di  fatto,  derivanti  da
          comunione  ereditaria  di  azienda registrati entro un anno
          dall'apertura   della   successione,   nonche'  per  quelle
          eseguite  in  dipendenza  degli atti di cui all'articolo 1,
          comma  1,  quarto,  quinto  e  nono periodo, della tariffa,
          parte  prima,  allegata  al  testo unico delle disposizioni
          concernenti  l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
          aprile 1986, n. 131.
             3.  Non  sono  soggette  ad  imposta le volture eseguite
          nell'interesse   dello   Stato   ne'   quelle   relative  a
          trasferimenti   di   cui   all'art.   3   del  testo  unico
          sull'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
          decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
             Comma 5-quater:
             -  La  Tabella  C  alla  legge  22 dicembre 2008, n. 203
          (legge  finanziaria  2009),  e'  pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008
          n. 303.