(( Art. 30-bis


              Disposizioni fiscali in materia di giochi


  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui  all'articolo  39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  e  successive  modificazioni,  e'  determinato,  in capo ai
singoli  soggetti  passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
  a)  12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella
dell'anno 2008;
  b)  11,6  per  cento,  sull'incremento  della  raccolta, rispetto a
quella  del  2008,  pari  ad un importo non superiore al 15 per cento
della raccolta del 2008;
  c)  10,6  per  cento,  sull'incremento  della  raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
  d)  9  per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
  e)  8  per  cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008.
  2.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  39,  comma  13-bis, del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni,  e  dai relativi decreti direttoriali di applicazione,
gli  importi  dei  versamenti  periodici  del prelievo erariale unico
dovuti  dai  soggetti  passivi  di  imposta  in  relazione ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
  3.   Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie
previste  dal  predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462
del  1997  non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata
dal  soggetto  passivo  di  imposta, a garanzia degli adempimenti del
prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma
da  rateizzare.  La  lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge  n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281
e 282 sono sostituiti dai seguenti:
  «281.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche   agricole   alimentari  e  forestali  per  quanto  di  sua
competenza,  e'  determinata la quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali  derivanti  dai  giochi  pubblici con vincita in denaro
affidati  in  concessione  allo  Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello  sport, e
all'Unione  nazionale  per  l'incremento  delle razze equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
  282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle  entrate  erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche'
le  modalita'  di  trasferimento  periodico  al CONI e all'UNIRE sono
determinate  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  con  provvedimento
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il   Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato  e,
limitatamente  all'UNIRE,  con  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
  5.  A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma   1  rilevate  annualmente  dall'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento
del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata,
in  funzione  del processo di risanamento finanziario e riassetto dei
relativi    settori,    anche    progressivamente,   alle   attivita'
istituzionali  del  CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie
esigenze    di    finanziamento   della   medesima   UNIRE,   nonche'
all'incremento  del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento
dei  cavalli,  in  ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di
euro per ciascun ente.
  6.  Dal  1°  gennaio  2009,  nei  confronti  del CONI e dell'UNIRE,
cessano   gli  effetti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  7,  del
decreto-legge   25   settembre   2008,   n.   149,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni,  fatto  salvo  quanto  previsto dal quarto periodo del
predetto comma 7.
  7.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si provvede con le
maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  1. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  disposta  la destinazione delle
eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto
ai  predetti  oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81,
comma  30,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, al fondo di cui
all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. ))
 
          Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             - Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
          39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
          successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici»:
             «Art.  39  (Altre  disposizioni in materia di entrata) -
          (1-12  omissis).  -  13.  Agli apparecchi e congegni di cui
          all'articolo  110,  comma 6, del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773,  e successive modificazioni, collegati in rete, si
          applica  un  prelievo  erariale unico fissato in misura del
          13,5  per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al
          quale  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato ha
          rilasciato  il  nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
          della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni.  A  decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto
          passivo   d'imposta   e'   identificato   nell'ambito   dei
          concessionari  individuati  ai  sensi dell'articolo 14-bis,
          comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni, ove in
          possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di Stato. I titolari di nulla osta
          rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
          passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
          sostitutivi  a favore dei concessionari di rete o fino alla
          data  della  revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004,
          fino  al  collegamento  in  rete,  e'  dovuto,  a titolo di
          acconto:
             a)  per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
          gennaio  al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5
          dell'articolo  38  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
          versamento  di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
          misura di:
             1)  1.000  euro contestualmente alla richiesta del nulla
          osta stesso;
             2)   3.200   euro   antecedentemente   al   collegamento
          obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
             b)  per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
          giugno  al  31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato
          comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due
          rate nella misura di:
             1)  1.000  euro contestualmente alla richiesta del nulla
          osta stesso;
             2)    1.700    euro   antecedentemente   al   richiamato
          collegamento obbligatorio.
             (13-bis -14-undecies omissis).».
             Comma 2:
             -   Si   riporta  il  testo  vigente  del  comma  13-bis
          dell'articolo  39  del citato decreto-legge n. 269 del 2003
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  39  (Altre  disposizioni  in materia di entrata)-
          (1-13  omissis).  -  13-bis.  Il prelievo erariale unico e'
          assolto  dai  soggetti passivi d'imposta, con riferimento a
          ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi
          ai  singoli  periodi  contabili  e  mediante  un versamento
          annuale   a   saldo.   Con   provvedimenti   del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato, sono individuati:
             a)  i  periodi  contabili  in  cui  e'  suddiviso l'anno
          solare;
             b)  le  modalita' di calcolo del prelievo erariale unico
          dovuto  per  ciascun  periodo  contabile e per ciascun anno
          solare;
             c)  i  termini e le modalita' con cui i soggetti passivi
          d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento
          annuale a saldo;
             d)  le  modalita'  per  l'utilizzo  in compensazione del
          credito  derivante  dall'eventuale eccedenza dei versamenti
          periodici  rispetto  al  prelievo erariale unico dovuto per
          l'intero anno solare;
             e)  i  termini e le modalita' con cui i concessionari di
          rete,  individuati  ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano,
          tramite  la  rete  telematica prevista dallo stesso comma 4
          dell'articolo  14-bis,  i  dati relativi alle somme giocate
          nonche'   gli   altri  dati  relativi  agli  apparecchi  da
          intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
          unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
          da  utilizzare  per la determinazione del prelievo erariale
          unico dovuto;
             f) [abrogata]
             (13-ter -14-undecies omissis).».
             Comma 3:
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'articolo 3-bis del
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462, recante
          «Unificazione   ai   fini   fiscali  e  contributivi  delle
          procedure  di  liquidazione,  riscossione e accertamento, a
          norma  dell'articolo  3, comma 134, lettera b), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662»:
             «Art.  3-bis  (Rateazione  delle  somme dovute). - 1. Le
          somme   dovute   ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  e
          dell'articolo  3,  comma  1,  se  superiori a duemila euro,
          possono  essere  versate  in  un numero massimo di sei rate
          trimestrali   di  pari  importo,  ovvero,  se  superiori  a
          cinquemila  euro,  in  un  numero  massimo  di  venti  rate
          trimestrali  di  pari  importo.  Se  le  somme  dovute sono
          superiori a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuto a
          prestare  idonea garanzia commisurata al totale delle somme
          dovute,  comprese  quelle  a  titolo  di sanzione in misura
          piena,  per  il  periodo  di rateazione dell'importo dovuto
          aumentato  di  un  anno,  mediante  polizza  fideiussoria o
          fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di
          garanzia  collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui
          agli  articoli  106  e  107  del testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni.   In  alternativa  alle  predette  garanzie,
          l'ufficio   puo'   autorizzare   che   sia   concessa   dal
          contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
          primo  grado  su  beni immobili di esclusiva proprieta' del
          concedente,  per  un  importo  pari  al  doppio delle somme
          dovute,  comprese  quelle  a  titolo  di sanzione in misura
          piena. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai
          sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131.  Il  valore dell'immobile puo' essere, in alternativa,
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si  applica  l'articolo  64 del codice di procedura civile,
          redatta  da  soggetti  iscritti  agli albi degli ingegneri,
          degli  architetti,  dei geometri, dei dottori agronomi, dei
          periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
          e'  assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo
          67  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
          modificazioni.  Sono  a carico del contribuente le spese di
          perizia,  di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
          tali  casi,  entro  dieci giorni dal versamento della prima
          rata  il  contribuente  deve  far  pervenire all'ufficio la
          documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
             2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila
          euro,  il beneficio della dilazione in un numero massimo di
          sei   rate   trimestrali   di   pari  importo  e'  concesso
          dall'ufficio,  su richiesta del contribuente, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso.  La  richiesta  deve essere presentata entro trenta
          giorni dal ricevimento della comunicazione.
             3.  L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il   termine   di   trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi  al  tasso  del 3,5 per cento annuo,
          calcolati  dal  primo  giorno del secondo mese successivo a
          quello   di   elaborazione  della  comunicazione.  Le  rate
          trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
          l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
             4.  Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
          la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per
          imposte,  interessi  e  sanzioni  in  misura piena, dedotto
          quanto  versato,  e' iscritto a ruolo. Se e' stata prestata
          garanzia,  l'ufficio  procede  all'iscrizione  a  ruolo dei
          suddetti  importi  a carico del contribuente e dello stesso
          garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
          non  versino  l'importo  dovuto  entro  trenta giorni dalla
          notificazione  di  apposito invito contenente l'indicazione
          delle  somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
          della pretesa.
             5.   La   notificazione   delle  cartelle  di  pagamento
          conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
          eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
          quello di scadenza della rata non pagata.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 3, 4 e 5 si
          applicano   anche   alle  somme  da  versare,  superiori  a
          cinquecento   euro,   a   seguito   di   ricevimento  della
          comunicazione  prevista  dall'articolo  1, comma 412, della
          legge  30  dicembre  2004, n. 311, relativamente ai redditi
          soggetti  a  tassazione  separata.  Per  gli importi fino a
          cinquecento  euro,  si  applicano le disposizioni di cui ai
          commi 2 e seguenti.
             7.  Nei  casi  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui al
          presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo di cui all'articolo 19 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, e successive modificazioni.».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          39-ter del citato decreto-legge n. 269 del 2003:
             «Art. 39-ter (Riscossione delle somme dovute a titolo di
          prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici)
          -  (1  -  2  omissis).  -  3.  L'iscrizione  a ruolo non e'
          eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete
          provvede  a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo
          17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e
          successive  modificazioni,  le  somme  dovute  entro trenta
          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione prevista dal
          comma  2  dell'articolo  39-bis  ovvero della comunicazione
          definitiva  contenente  la  rideterminazione,  in  sede  di
          autotutela,  delle  somme dovute, a seguito dei chiarimenti
          forniti  dallo  stesso  concessionario  di  rete. In questi
          casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
          od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi
          sono  dovuti  fino all'ultimo giorno del mese antecedente a
          quello dell'elaborazione della comunicazione.
             (4- omissis).».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          14-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 640, recante «Imposta sugli spettacoli»:
             «Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a
          seguito  dei  controlli  automatici)  - (1-2 omissis). - 3.
          L'iscrizione  a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte,
          se  il  contribuente  provvede  a  pagare, con le modalita'
          indicate  nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute,
          entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della comunicazione
          prevista   dall'articolo  14-ter,  comma  2,  ovvero  della
          comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in
          sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a seguito dei
          chiarimenti  forniti  dal  contribuente.  In  questi  casi,
          l'ammontare   delle  sanzioni  amministrative  previste  e'
          ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono dovuti fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione.».
             - Il testo vigente del comma 13-bis dell'articolo 39 del
          citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato
          dal  presente comma e' riportato nelle note del comma 2 del
          presente articolo.
             Comma 6:
             -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'articolo 1-bis
          del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con
          modificazioni,  dalle  legge  19  novembre  2008, n. 184, e
          successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per
          assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi»:
             «Art.  1-bis  (Assetto  organizzativo  della raccolta in
          rete  fisica dei giochi e delle scommesse) - (1-6 omissis).
          -  7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  per  l'anno  2009 e' istituito un fondo,
          alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
          del  comma  5; quota parte delle risorse del predetto fondo
          e'  destinata,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  all'incremento  del  monte  premi  e delle
          provvidenze  per  l'allevamento  dei  cavalli ovvero, anche
          progressivamente,  in  funzione del processo di risanamento
          finanziario  e  di  riassetto  dei  relativi  settori, alle
          esigenze  finanziarie relative alle attivita' istituzionali
          del   Comitato   olimpico   nazionale   italiano  (CONI)  e
          dell'Unione  nazionale  per l'incremento delle razze equine
          (UNIRE),   con   esclusione  delle  ordinarie  esigenze  di
          funzionamento  della medesima UNIRE. La parte del fondo non
          destinata  alle  predette esigenze e' riversata all'entrata
          del  bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
          la  misura  del prelievo erariale unico di cui all'articolo
          39,  comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,   n.  326,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui
          all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  e  successive  modificazioni, e' elevata al 13,40 per
          cento  delle  somme  giocate; le maggiori entrate derivanti
          dall'applicazione   del   presente  periodo  rispetto  alle
          entrate   relative   all'anno  2008,  rilevate  annualmente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, sono
          assegnate  all'UNIRE,  nella  misura  del 50 per cento, per
          essere interamente destinate all'incremento del monte premi
          e  per  il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
          olimpico  nazionale  italiano (CONI). Al fine di consentire
          il  completamento  e  il potenziamento infrastrutturali dei
          servizi   istituzionali  dell'UNIRE,  per  l'anno  2008  e'
          assegnato  al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
          di  euro,  al cui onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione,   per   il  medesimo  anno,  del  fondo  di  cui
          all'articolo  1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  Le  eventuali  ulteriori  maggiori  entrate derivanti
          dall'attuazione  dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5 del
          presente        articolo,        rilevate       annualmente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, sono
          interamente  destinate  all'incremento  del monte premi. Il
          piano  annuale  di  utilizzazione delle risorse finanziarie
          dell'UNIRE  e'  approvato,  entro  il 15 gennaio di ciascun
          anno,  con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari permanenti.
             (8-omissis).».
             Comma 7:
             - Si riporta il testo vigente del comma 30 dell'articolo
          81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
          “Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
             «Art.  81  (Settori petrolifero e del gas) - (omissis) -
          30. Il Fondo e' alimentato:
             a)  dalle  somme  riscosse in eccesso dagli agenti della
          riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
             b)  dalle  somme  conseguenti  al recupero dell'aiuto di
          Stato  dichiarato  incompatibile dalla decisione C(2008)869
          def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
             c)  dalle  somme  versate dalle cooperative a mutualita'
          prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
             d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
             e)   con   versamenti  a  titolo  spontaneo  e  solidale
          effettuati  da  chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare le
          societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.
             (omissis).».
             - Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'articolo
          61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.  61  (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione  della  quota  di partecipazione al costo per le
          prestazioni di assistenza specialistica) - (omissis). - 17.
          Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
          entrate  di  cui  al  presente  articolo, con esclusione di
          quelle  di  cui  ai commi 14 e 16, sono versate annualmente
          dagli  enti  e  dalle  amministrazioni  dotati di autonomia
          finanziaria  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica  agli  enti territoriali e agli enti, di competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
          del  primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di
          parte  corrente.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo e'
          stabilita   in  200  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2009;  la predetta dotazione e' incrementata con
          le  somme  riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
          l'innovazione  di  concerto  con il Ministro dell'interno e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del
          fondo  di  cui  al terzo periodo puo' essere destinata alla
          tutela  della  sicurezza  pubblica e del soccorso pubblico,
          inclusa  l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai limiti
          stabiliti  dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti
          di   cui  al  comma  22;  un'ulteriore  quota  puo'  essere
          destinata al finanziamento della contrattazione integrativa
          delle  amministrazioni  indicate nell'articolo 67, comma 5,
          ovvero  delle amministrazioni interessate dall'applicazione
          dell'articolo  67,  comma 2. Le somme destinate alla tutela
          della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite con decreto del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, tra le unita' previsionali
          di  base  interessate.  La  quota  del  fondo  eccedente la
          dotazione  di  200  milioni  di  euro  non  destinata  alle
          predette  finalita'  entro  il  31  dicembre  di  ogni anno
          costituisce economia di bilancio.
             (omissis).».