Art. 30 
 
 
            Contenuti della legge di delegazione europea 
                        e della legge europea 
 
  1. La legge di delegazione europea  e  la  legge  europea,  di  cui
all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
  2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento  degli
obblighi di cui all'articolo 1, reca: 
    a)  disposizioni  per  il  conferimento  al  Governo  di   delega
legislativa  volta  esclusivamente  all'attuazione  delle   direttive
europee  e  delle  decisioni  quadro  da  recepire   nell'ordinamento
nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa
non direttamente riconducibile al recepimento degli atti  legislativi
europei; 
    b)  disposizioni  per  il  conferimento  al  Governo  di   delega
legislativa, diretta a modificare  o  abrogare  disposizioni  statali
vigenti, limitatamente  a  quanto  indispensabile  per  garantire  la
conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo  258  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o  al  dispositivo  di
sentenze  di  condanna  per  inadempimento  emesse  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea; 
    c) disposizioni che autorizzano il  Governo  a  recepire  in  via
regolamentare  le  direttive,   sulla   base   di   quanto   previsto
dall'articolo 35; 
    d) delega legislativa al Governo per la disciplina  sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea,  secondo  quanto
disposto dall'articolo 33; 
    e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per
dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili
contenute in regolamenti europei; 
    f) disposizioni che,  nelle  materie  di  competenza  legislativa
delle regioni e  delle  province  autonome,  conferiscono  delega  al
Governo per l'emanazione  di  decreti  legislativi  recanti  sanzioni
penali per  la  violazione  delle  disposizioni  dell'Unione  europea
recepite dalle regioni e dalle province autonome; 
    g) disposizioni  che  individuano  i  principi  fondamentali  nel
rispetto dei quali le regioni e le province  autonome  esercitano  la
propria  competenza  normativa  per   recepire   o   per   assicurare
l'applicazione di atti  dell'Unione  europea  nelle  materie  di  cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
    h) disposizioni che, nell'ambito del  conferimento  della  delega
legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui  alle
lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a  emanare  testi  unici
per il riordino e per l'armonizzazione di normative di  settore,  nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
    i) delega legislativa al Governo per l'adozione  di  disposizioni
integrative e correttive dei decreti  legislativi  emanati  ai  sensi
dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
  3. La legge europea reca: 
    a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; 
    b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione
europea nei confronti della Repubblica italiana o di  sentenze  della
Corte di giustizia dell'Unione europea; 
    c) disposizioni necessarie per dare attuazione o  per  assicurare
l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
    d)  disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione  ai  trattati
internazionali  conclusi   nel   quadro   delle   relazioni   esterne
dell'Unione europea; 
    e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo  di
cui  all'articolo  117,  quinto   comma,   della   Costituzione,   in
conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
41, comma 1, della presente legge. 
  4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da  eseguire  da
parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle  disposizioni
dell'Unione europea di cui alla  legge  di  delegazione  europea  per
l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la  disciplina  dell'Unione  europea,  secondo  tariffe
determinate sulla base del costo  effettivo  del  servizio  reso.  Le
tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche. 
  5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai  sensi  del
comma 4 sono  attribuite,  nei  limiti  previsti  dalla  legislazione
vigente, alle amministrazioni  che  effettuano  le  prestazioni  e  i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Per  il  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
          europea, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione, si
          veda nelle note all'articolo 1 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          novembre  1999,  n.  469  (Regolamento  recante  norme   di
          semplificazione del procedimento per il versamento di somme
          all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
          base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
          riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997,  n.  59)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n.
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