Art. 30 Sportello per il cittadino 1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. 2. L'accesso allo sportello e' gratuito. 3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalita' per l'accesso allo sportello. 4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalita' fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.