(( Art. 30 quater 
 
 
 Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 
 
  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14  marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei  consumatori
di energia elettrica  e  gas»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del
servizio idrico integrato». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   11-bis   del
          decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35,  recante  Disposizioni
          urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per  lo  sviluppo
          economico,  sociale   e   territoriale,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11-bis.  Sanzioni  irrogate  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas 
              1.  Alle  sanzioni  previste  dall'art.  2,  comma  20,
          lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  non  si
          applica  quanto  previsto  dall'art.  16  della  legge   24
          novembre  1981,  n.  689,   e   successive   modificazioni.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   sanzioni
          irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
          destinato ad un fondo per il finanziamento  di  progetti  a
          vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e  del
          servizio idrico integrato,  approvati  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas. Tali progetti possono  beneficiare  del
          sostegno  di  altre  istituzioni  pubbliche   nazionali   e
          comunitarie.".