Art. 30 Attivita' ispettiva 1. Le autorita' di cui all'articolo 4, effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonche' sull'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per verificare la conformita' degli stessi con i requisiti del presente decreto. 2. L'autorita' competente che, nel corso delle attivita' di cui al comma 1, rileva una o piu' non conformita' tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformita', l'autorita' competente procede con l'applicazione delle sanzioni. 3. La frequenza delle ispezioni e' determinata, per ciascuno stabilimento, in base all'analisi del rischio tenendo conto dei seguenti elementi: a) numero e specie degli animali alloggiati; b) documentazione attestante la conformita' dell'allevatore, fornitore od utilizzatore, compresi i rispettivi stabilimenti, ai requisiti del presente decreto; c) le eventuali non conformita' precedentemente riscontrate; d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati. 4. Almeno un terzo degli utilizzatori e' sottoposto ogni anno a ispezione in base all'analisi del rischio di cui al comma 3. I fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno. 5. Una percentuale appropriata di ispezioni e' effettuata senza preavviso. 6. L'autorita' competente conserva per almeno cinque anni i verbali delle ispezioni effettuate.