Art. 30 
 
 
                         Attivita' ispettiva 
 
  1.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  4,  effettuano  ispezioni
regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli  utilizzatori  ed  i
rispettivi stabilimenti, nonche' sull'esecuzione dei progetti di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), per  verificare  la  conformita'
degli stessi con i requisiti del presente decreto. 
  2. L'autorita' competente che, nel corso delle attivita' di cui  al
comma 1, rileva una o piu' non conformita' tali da non  compromettere
il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle
sanzioni per le  fattispecie  di  cui  all'articolo  40,  indica  nel
verbale di accertamento  le  carenze  riscontrate  e  le  conseguenti
prescrizioni con i termini di  adeguamento  per  la  rimozione  delle
stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata  rimozione
delle   non   conformita',   l'autorita'   competente   procede   con
l'applicazione delle sanzioni. 
  3. La  frequenza  delle  ispezioni  e'  determinata,  per  ciascuno
stabilimento, in base  all'analisi  del  rischio  tenendo  conto  dei
seguenti elementi: 
  a) numero e specie degli animali alloggiati; 
  b)  documentazione  attestante  la   conformita'   dell'allevatore,
fornitore od utilizzatore, compresi  i  rispettivi  stabilimenti,  ai
requisiti del presente decreto; 
  c) le eventuali non conformita' precedentemente riscontrate; 
  d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati. 
  4. Almeno un terzo degli utilizzatori e'  sottoposto  ogni  anno  a
ispezione in base all'analisi del  rischio  di  cui  al  comma  3.  I
fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono  sottoposti  a
ispezione almeno una volta l'anno. 
  5. Una percentuale appropriata di  ispezioni  e'  effettuata  senza
preavviso. 
  6. L'autorita' competente conserva per almeno cinque anni i verbali
delle ispezioni effettuate.