Art. 30 Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE 1. Le autorita' competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualita' dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, sono: a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un'attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione; b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorita' competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima localita' raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualita' di rilevazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo. 2. Le comunicazioni annuali di cui all'articolo 14 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalita' ivi indicate.
Note all'art. 30: Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 3. Autorita' competenti 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 2. Le autorita' competenti alla valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, sono: a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attivita' di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione; b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorita' prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto. 4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista. 5. Ai fini di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorita' competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza. 6. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno. 7. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorita' competenti. Tale relazione dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno." "Art. 4. Obblighi dei gestori 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' competente di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.". Per il testo dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 29. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2013, n. 62.